La violenza di genere si declina in diverse forme.
Riconoscere e individuare la violenza è il primo passo per ottenere tutela e il riconoscimento dei propri diritti.
VIOLENZA FISICA
La violenza fisica è caratterizzata da atti lesivi dell’integrità fisica. Essa comprende l’uso di qualsiasi azione volta ad arrecare sofferenza, incluso ogni contatto fisico destinato a spaventare e a controllare la vittima come per esempio spinte, tirate di capelli, schiaffi, pugni, ferite con un coltello, fino all’atto estremo dell’uccisione.
VIOLENZA PSICOLOGICA
Questa tipologia di violenza ricorre in qualsiasi condotta diretta a privare la donna della sua capacità di autodeterminarsi e di agire secondo la propria volontà, anche in assenza di espliciti atti intimidatori.
Essa si manifesta in forma indiretta per esempio mediante comportamenti come il non ascoltare, fraintendere volutamente, minacciare lesioni o vendetta, disprezzare la partner, intimorirla, colpevolizzarla, offenderla, controllarla e/o isolarla.
Comprende inoltri condotte quali critiche costanti, il ridicolizzare, le continue accuse di infedeltà, l'intolleranza del disaccordo, delegittimare l’autorità materna davanti ai figli, il controllo continuo dei movimenti e la pretesa che la partner renda conto degli stessi, l‘umiliarla in pubblico e in privato o davanti ai figli.
VIOLENZA SESSUALE
In questa forma di violenza rientra un ampio spettro di comportamenti: dalle molestie fino ad arrivare alla prostituzione forzata e allo stupro nonché l’obbligo da parte del coniuge ad avere un rapporto sessuale. Il fatto che ci sia una relazione affettiva, infatti, non obbliga la donna ad avere rapporti di natura intima con il compagno, a differenza di quanto si potrebbe pensare a causa del retaggio culturale legato ai doveri coniugali.
Nella violenza sessuale rientrano quindi tutte quelle imposizioni rispetto a pratiche sessuali non desiderate.
VIOLENZA ECONOMICA
In questo ambito di violenza rientrano tutte quelle modalità di assoggettamento o sfruttamento economico della donna, come ad esempio ostacolare la sua indipendenza economica e quindi la possibilità di lavorare, limitare l’accesso alle risorse economiche, occultare la situazione patrimoniale, sfruttare l’attività della donna negandole la retribuzione per il lavoro svolto, etc.; risultando ridotte, per l’effetto, le possibilità di autonomia e d'indipendenza della donna, e, dunque, di fatto limitando le possibilità di svincolo e contrasto a quanto subito.
STALKING
Con stalking ci si riferisce ad una serie di atti persecutori reiterati, individuati all’art. 612 bis del codice penale, che generano nella vittima uno stato di ansia e paura così forte da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. La persecuzione può essere attuata attraverso anche modalità normalmente riconosciute come forme di corteggiamento, ma che non cessano nonostante non siano gradite alla vittima. Gli atti persecutori possono consistere in continue telefonate, nel massiccio invio di messaggi sms o altre app di messaggistica, mail, biglietti, lettere, in appostamenti, richieste di appuntamenti, regali indesiderati, etc… Quando la persecuzione è messa in atto attraverso l’uso di internet, della posta elettronica, di social network, etc. si parla di cyberstalking
MOBBING
Con il termine mobbing si intendono una serie di atti violenti tesi ad isolare un membro dal gruppo. Questo fenomeno è stato studiato prevalentemente nell’ambito del lavoro e si riferisce ad un insieme di condotte messe in atto da colleghi o superiori al fine di svalutare, isolare, estromettere o costringere all’allontanamento dal luogo di lavoro la vittima. In Italia tale condotta non configura una fattispecie di reato: la penalizzazione di tali condotte avviene attraverso il richiamo di altre forme di reato.
VIOLENZA ASSISTITA
La violenza assistita è stata definita dall’OMS come una grave forma di maltrattamento. Il riconoscimento giuridico della violenza assistita avviene attraverso la Convenzione di Istanbul la quale, riconoscendo che "i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia" prescrive agli Stati contraenti l’adozione di pertinenti misure legislative e di ogni tipo "necessarie per garantire che siano presi debitamente in considerazione (...) i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza domestica". Sulla scia del riconoscimento e della sollecitazione convenzionale, il nostro ordinamento ha riconosciuto la violenza assistita come circostanza aggravante ( legge n.119/13, introduttiva dell’art. 61 n. 11-quinquies c.p.). Il Codice Rosso la individua nella "condotta di chi costringa il minore, suo malgrado, a presenziare quale mero testimone, alle manifestazioni di violenza, fisica o morale", prevedendo l’estensione al minore di anni 18 della qualità di persona offesa dal reato di maltrattamenti.
REVENGE PORN
Il revenge porn rappresenta a tutti gli effetti la connotazione digitale della violenza di genere ossia quel tipo di violenza correlata alla relazione di potere tra uomo e donna. E’ una fattispecie di reato consistente nella divulgazione on line di immagini afferenti la sfera intima e sessuale senza il consenso del soggetto protagonista, con l’intento di umiliarlo e di danneggiarne la reputazione. La divulgazione senza consenso di questo materiale rappresenta spesso la punizione, la vendetta di un ex partner per la interruzione del rapporto sentimentale. Nel 99% dei casi le vittime di questa condotta illecita sono donne, dunque il fenomeno del revenge porn sintetizza e stigmatizza la disparità di genere che caratterizza ancora oggi la nostra società, poiché evidenzia il giudizio sociale sul comportamento rispettivamente tenuto dai due sessi. E’ dunque il dato giudiziario - ossia quello delle procure e dei tribunali - a rappresentarci una preponderanza femminile nella caratterizzazione della persona offesa, e quindi a confermarci che il revenge porn è una forma di violenza di genere.
Fino a qualche tempo fa non esisteva in Italia una legge specifica; poi il legislatore, ritenuta la plurioffensività delle condotte riconducibili al RP in termini di lesione dei diritti della persona (alla libertà morale, alla reputazione, all’onore, alla riservatezza, all’integrità fisica) giunge nel 2019 a criminalizzarle con una fattispecie di reato ad hoc che punisce all’art. 612 ter cp la diffusione illecita di video e immagini sessualmente espliciti.
ALTRE FORME DI VIOLENZA
Nonostante le numerose sopracitate forme di violenza, ne esistono moltissime altre come:
- Tratta e prostituzione forzata
- Mutilazioni genitali
- Acidificazione
- Stupro di guerra ed etnico
- Femicidio compresa la connotazione come aborto selettivo