Le misure di protezione

E’ utile sapere che esistono degli strumenti in grado di fornire tutela e protezione immediate alla donna vittima di violenza domestica e/o endo-relazionale.

Le misure predittive e rimediali di distinguono in:

  • di tipo penale: riconducibili alla pendenza di un procedimento penale e dunque assunte del Giudice penale in presenza di un percorso giudiziario già avviato;
  • di tipo civile: assunte, su richiesta della donna, dal Giudice Civile anche in assenza di un procedimento penale e quindi senza necessità che questa abbia formalizzato un atto di denuncia e/o di querela e senza peraltro che la condotte portate alla cognizione del Giudice civile siano riconducibili a taluna fattispecie di reato; in presenza in ogni caso di una relazione familiare - a ricomprendere in questa categoria il rapporto coniugale, l’unione civile (l. 77/2016), la semplice convivenza/coabitazione tra persone legate o meno da un rapporto sentimentale.

Queste misure sono estremamente utili in quanto sono in grado di determinare la cessazione della condotta violenta, abusante o persecutoria, e di impedirne la ripetizione attraverso l’interruzione della convivenza in cui si realizzano le condotte abusanti e violente (quindi l’allontanamento del maltrattante dalla abitazione) e/o la predittiva interdizione dai contesti in cui si possano realizzare condizioni di prossimità tra l’agente e la vittima di genere (divieto di avvicinamento alla vittima, ai luoghi da questa abitualmente frequentati: abitazione, lavoro, scuola) e in tale senso quindi l’interdizione da ogni forma di comunicazione.

Tali misure sono state introdotte della legge 154/2001 rubricata "Misure contro le violenza nelle relazioni familiari" la cui ratio è proprio quella di accordare ai soggetti deboli nelle relazioni familiari o nei contesti domestici connotati da tratti disfunzionali, tutela e protezione immediate, garantendo alle vittime una esistenza al riparo dai predetti comportamenti e scevra dal pericolo del loro reiterarsi.

La normativa in esame ha apportato talune modifiche al codice di procedura penale, al codice civile e al codice di procedura civile introducendo nel nostro ordinamento istituti a tutela del coniuge – convivente «debole» e, se presenti, dei figli minori, fornendo al giudice penale e al giudice civile, e anche al giudice minorile (viste le modifiche degli artt. 330 e 333 cc, che, finalmente, accanto all’allontanamento del minore dall’abitazione di residenza, prevedono l’allontanamento del genitore che maltrattante o abusante), una serie di strumenti flessibili in grado di rispondere a situazioni di abuso familiare.