Il reato di ATTI PERSECUTORI, cd. STALKING, si configura in presenza di ripetute condotte (ne sono sufficienti due, ha però precisato la Cassazione) di molestia o di minaccia, che comportino, alternativamente, l’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, che la inducano ad un grave stato di ansia o paura, o ad un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
Quali allora le CONDOTTE che possono integrare lo STALKING. La giurisprudenza di legittimità negli anni ha evidenziato la natura persecutoria di talune condotte di cui si è quindi affermata la rilevanza penale, sul presupposto che la condotta illecita va valutata nel suo complesso.
In tal senso la recente Sentenza della Cass. pen., Sez. V, Sent. 08/07/2022, n. 26456 che - ribadendo un consolidato orientamento - ha riconosciuto rilevanza, ai fini della integrazione dello STALKING, anche alle molestie c.d. "INDIRETTE".
Avranno quindi rilievo anche comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa, ma a quest'ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, nel caso in cui la condotta sia posta in essere nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità di questa a determinare il verificarsi di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
La Cass. pen. sez. VI, n. 8050 del 12/01/2021 già aveva ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell'unitaria condotta persecutoria.